aggiornamento: 7 dicembre 2017
L’art. 15 dell’ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975 n. 354, individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurata un’occupazione lavorativa.
L’art. 20 dell’ordinamento penitenziario definisce le principali caratteristiche del lavoro negli istituti penitenziari.
- E’ obbligatorio per i detenuti condannati e per i sottoposti alla misura di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. Negli istituti penitenziari deve essere favorita la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi professionali. In questo senso, possono essere stipulati rapporti con aziende pubbliche o con aziende private convenzionate e con l’ente Regione al fine di organizzare negli istituti lavorazioni o corsi di formazione professionale.
L’organizzazione di attività lavorative rappresenta, quindi, un obbligo di fare per l’Amministrazione penitenziaria.
- Non ha carattere afflittivo. Non rappresenta pertanto un inasprimento della pena, ma è considerato una forma di organizzazione necessaria alla vita della comunità carceraria. Carattere che ricalca i contenuti dell’art. 71 delle regole minime Onu ed è confermato dell’articolo 26,1 delle regole penitenziarie europee – adottate con la raccomandazione R 2006 2 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, che considerano il lavoro elemento positivo del trattamento.
- E’ remunerato. Il compenso è calcolato in base alla quantità e qualità di lavoro prestato, in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali. Sono riconosciute, inoltre, le medesime garanzie assicurative, contributive e previdenziali di quelle previste in un rapporto di lavoro subordinato (art.20, co. 2 ord. penit. art. 76 reg.min.Onu e art. 77 reg. penit. eur.).
L’organizzazione e i metodi devono riflettere quelli della società libera: per preparare i detenuti alle normali condizioni del lavoro libero e favorirne il reinserimento sociale (art. 20 ord. penit., art. 72 reg.min. Onu e dall’art. 73 reg. penit. eur.).
La retribuzione del detenuto lavoratore è definita dalla legge come mercede: l’art. 22 dell’ordinamento penitenziario stabilisce che “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
LAVORO PENITENZIARIO INTRAMURARIO
- Lavoro alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria
La sua organizzazione e gestione è riservata dall’art.47 regolamento di esecuzione ( D.P.R.30 giugno 2000 n.230) alle direzioni degli istituti che devono uniformarsi alle linee programmatiche dei provveditorati.
Sono:- le lavorazioni per commesse dell’amministrazione stessa, vale a dire forniture di vestiario e corredo, di arredi e quant’altro destinato al fabbisogno di tutti gli istituti del territorio nazionale. Attualmente sono presenti quindici tipi di lavorazioni per commesse che occupano principalmente sarti, calzolai, tipografi, falegnami e fabbri.
- i lavori delle colonie e dei tenimenti agricoli che occupano detenuti e internati con varie specializzazioni, come apicoltori, avicoltori, mungitori, ortolani.
- i lavori domestici cioè le attività necessarie al funzionamento della vita interna dell’istituto, tra cui:
- i servizi d’istituto– attività di cuochi e aiuto cuochi, addetti alla lavanderia, porta vitto, magazzinieri
- i servizi di manutenzione ordinaria dei fabbricati(MOF), cui vengono assegnati detenuti con competenze più qualificate (acquisite anche a seguito di corsi professionali interni) come elettricisti, idraulici, falegnami, riparatori radio – tv , giardinieri, imbianchini.
- alcune mansioni retribuite dall’amministrazione, esclusive dell’ambiente penitenziario. Tra cui
- lo scrivano, addetto alla compilazione di istanze e alla distribuzione di moduli
- l‘assistente alla persona, assistente di un compagno ammalato o non autosufficiente
- l’addetto allepulizie
- l’ addetto alla distribuzione pasti
- Lavoro alle dipendenze di terzi
Le lavorazioni possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private, in particolare da cooperative socialiin locali concessi in comodato dalle direzioni (art.47 regolamento di esecuzione). I rapporti tra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni.
In questi casi il rapporto di lavoro intercorre tra il detenuto e le imprese che gestiscono l’attività lavorativa mentre il rapporto di queste ultime con le direzioni è definito tramite convenzioni.
I datori di lavoro devono versare alla direzione dell’istituto la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute di legge, e l’importo di eventuali assegni familiari.L’art. 47 RE consente di stipulare convenzioni con cooperative sociali anche per servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e manutenzione dei fabbricati.
Di grande rilievo, in tema di lavoro penitenziario, è stata la legge 22 giugno 2000 n. 193, c.d. Legge Smuraglia, che ha modificato la definizione di persone svantaggiate contenuta nella disciplina sulle cooperative sociali, con l’aggiunta, alle categorie già contemplate dall’art. 4 L. 8 novembre 1991 n. 381, delle “persone detenute o internate negli istituti penitenziari”.
La legge ha inoltre esteso il sistema di sgravi contributivi e fiscali, già previsto in favore delle cooperative sociali, alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.