Disposizioni Legislative

quelli evidenziati sono gli articoli di legge a cui si fa più riferimento

ORDINAMENTO PENITENZIARIO     (Legge 26.7.1975, n. 354)

Art. 17
Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’ azione rieducativa. Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l’autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

Art. 78
Assistenti volontari

L’amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all’assistenza e all’educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all’opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.
Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell’istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l’azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.
L’attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.
Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l’affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l’assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE  (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230)

 Introduzione

“Perché gli interventi svolti da ciascun operatore si integrino in una azione generale che assuma il carattere di trattamento, occorre che ognuno agisca con spirito di collaborazione e con la consapevolezza di contribuire alla realizzazione di un programma comune. Il trattamento, di qualsiasi mezzo si avvalga, si esprime in una valida atmosfera di relazioni umane, così come il primo comma dell’art. 4 enuncia”.

Per lo svolgimento dei programmi relativi (attività culturali, ricreative e sportive) il regolamento ha stabilito gli opportuni collegamenti con i ristretti incaricati di compiti di animazione e con i volontari interessati alla vita del carcere.

Art. 4
Integrazione e coordinamento degli interventi

  1. Alle attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale partecipano tutti gli operatori penitenziari, ad essi rispettivamente addetti, secondo le loro competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e di collaborazione.
  1. A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociale, dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale; in tale ambito i direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicono apposite e periodiche conferenze di servizio.
  1. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale.

Art. 59
Attività culturali, ricreative e sportive

  1. I programmi delle attività culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire possibilità di espressioni differenziate. Tali attività devono essere organizzate in modo da favorire la partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti.
  1. Nella organizzazione e nello svolgimento delle attività, la direzione può avvalersi dell’opera degli assistenti volontari e di quella delle persone indicate nell’articolo 17 della legge.

Art. 61
Rapporti con. la famiglia e progressione nel trattamento

  1. La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie è concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale.
  1. Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all’allontanamento del soggetto dal nucleo familiare e preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al suo ritorno. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione e trattamento, il direttore può:
    a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall’articolo 37;
    b) autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di
    trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all’aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell’articolo 18 della legge;
    c) autorizzare il soggetto a trascorrere un periodo di tempo fino a ventiquattro ore continuative con le persone indicate alla lettera b) in apposite unità abitative, da realizzare all’interno degli istituti; il personale di polizia penitenziaria effettua la sorveglianza esterna di tali unità abitative, con la possibilità di effettuare controlli o interventi all’interno se si verificano situazioni che lo richiedono.
  1. Le autorizzazioni di cui alla lettera c) del comma 2 non possono superare complessivamente il numero di dodici.

Art. 68
Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa

  1. La direzione dell’istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private previste dall’articolo 17 della legge.
  1. La direzione dell’istituto esamina con i privati e con gli appartenenti alle istituzioni o associazioni le iniziative da realizzare all’interno dell’istituto e trasmette proposte al magistrato di sorveglianza, con il suo parere, anche in ordine ai compiti da svolgere e alle modalità della loro esecuzione.
  1. Il magistrato di sorveglianza, nell’autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello svolgimento dei compiti.
  1. La direzione dell’istituto cura che le iniziative indicate ai commi precedenti siano svolte in piena integrazione con gli operatori penitenziari. A tal fine, le persone autorizzate hanno accesso agli istituti secondo le modalità e i tempi previsti per le attività alle quali collaborano.
  1. In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole all’ordine e alla sicurezza dell’istituto, il direttore comunica al magistrato di sorveglianza il venire meno del proprio parere favorevole, per i provvedimenti conseguenti, disponendo eventualmente, con provvedimento motivato, la sospensione dell’efficacia del provvedimento autorizzativo.
  1. Al fine di sollecitare la disponibilità di persone ed enti idonei e per programmarne periodicamente la collaborazione, la direzione dell’istituto e quella del centro servizio sociale, di concerto fra loro, curano la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e degli internati e le possibili forme di essa.

Art. 94
Assistenza alle famiglie

  1. Nell’azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, prevista dall’articolo 45 della legge, particolare cura è rivolta alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che segue immediatamente la separazione dal congiunto. In tale situazione, deve essere fornito ai familiari, specialmente di età minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente causati dall’allontanamento del congiunto.
  1. Particolare cura è, altresì, rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli internati nel periodo che precede il loro ritorno.

Art. 95
Integrazione degli interventi nell’assistenza alle famiglie e ai dimessi

  1. Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei detenuti e degli internati e di quelli a favore dei dimessi, il centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con gli organi locali competenti per la assistenza e con gli enti pubblici e privati, che operano nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze dell’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo più appropriato per tenerle presenti nei loro programmi.

Art. 97
Esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale

  1. Con l’ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, se il condannato è detenuto e presenta speciali esigenze di sostegno personale, può stabilire anche particolari modalità di dimissione dal carcere nonché l’eventuale accompagnamento dell’affidato da parte dei familiari o di volontari presso il luogo di svolgimento della prova.
  1. Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un assistente sociale appartenente al centro affinché provveda all’espletamento dei compiti indicati dall’articolo 47 della legge, e secondo le modalità precisate all’articolo 118 del presente regolamento. Il direttore del centro di servizio sociale per adulti competente può in ogni tempo convocare il soggetto in affidamento. Il centro si avvale anche della collaborazione di assistenti volontari ai sensi dell’articolo 78 della legge.

Art. 111
Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici

  1. Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro attività nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati psichici sono selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati.

Art. 120
Assistenti volontari

  1. L’autorizzazione prevista dal primo comma dell’articolo 78 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell’assistenza a persone in stato di bisogno. L’autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuità di presenza in determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.
  1. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l’assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.
  1. L’autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell’istituto o del centro di servizio sociale è positiva, si considera rinnovata.
  1. La direzione dell’istituto o del centro di servizio sociale cura che le attività del volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti e ai centri di servizio sociali secondo le modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali e per l’esecuzione delle misure alternative.
  1. Se l’assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell’istituto o del centro di servizio sociale sospende l’autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.