Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un’Autorità di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori.
Istituito per la prima volta in Svezia nel 1809 con il compito principale di sorvegliare l’applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici e degli ufficiali, nella seconda metà dell’Ottocento si è trasformato in un organo di controllo della pubblica amministrazione e di difesa del cittadino contro ogni abuso.
Oggi questa figura, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 23 paesi dell’Unione europea e nella Confederazione Elvetica, in Italia è stato istituito dal d l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n.10 mentre il d. m 11 marzo 2015 n. 36 ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell’Ufficio. É costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni e nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari. Sul piano nazionale, coordina il lavoro dei garanti regionali, mentre sul piano internazionale è organismo di monitoraggio indipendente richiesto agli stati aderenti al Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura (Opcat).
In questa scheda si descrivono le principali funzioni relative all’’esecuzione penale di adulti e minori e alle misure di sicurezza detentive.
In tali ambiti:
- vigilaaffinché l’esecuzione della custodia delle persone detenute in carcere e degli internati sia conforme a principi e norme nazionali ed internazionali.
- intervienesu criticità di carattere generale o su questioni che richiedono un’immediata azione
Quali poteri ha
- visita, senza di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive
- prende visione, previo consenso dell’interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà
- richiedealle amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l’amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l’emissione di un ordine di esibizione
- valutai reclami ex art. 35 della legge 354/1975 (ordinamento penitenziario)
Come agisce
In via principale il Garante apre un dialogo con l’amministrazione interessata sollecitando o proponendo interventi di carattere amministrativo o politico che consentano di risolvere li problemi riscontrati.
Se accerta violazioni alle norme dell’ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell’articolo 35 dell’ordinamento penitenziario, invia specifiche raccomandazioni per risolvere criticità o irregolarità.
Se l’amministrazione non provvede, deve comunicare il dissenso motivato entro trenta giorni, termine oltre il quale il rapporto sulla visita viene reso pubblico con le risposte avute dall’Amministrazione o con l’indicazione che l’Amministrazione non ha fornito risposte.
Come ricorrere al Garante nazionale
In prima istanza, anche per ottenere una risposta piu’ celere, è opportuno inviare la segnalazione ai garanti regionali, ove istituiti.
Al Garante nazionale la segnalazione può essere inviata tramite posta elettronica al seguente indirizzo mail:segreteria@garantenpl.it oppure scrivere a: Ufficio del Garante Nazionale Via San Francesco di Sales 34 – 00165 Roma
► GARANTI REGIONALI – Sono preesistenti all’istituzione del Garante nazionale che ha assunto funzioni di un loro coordinamento. Ad oggi le regioni prive ancora di una legge sul garante dei diritti dei detenuti o delle persone private della libertà personale sono la Calabria, la Liguria e la Basilicata, anche se nelle prime due un disegno di legge è in discussione.
Nel 2008 è stata istituita la Conferenza nazionale dei Garanti regionali, organismo che ha il compito di pianificare iniziative di rilievo nazionale per meglio affrontare le problematiche connesse alla tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, all’esecuzione della pena e al loro reinserimento sociale.
► GARANTI PROVINCIALI E GARANTI COMUNALI – Sul territorio nazionale operano anche garanti provinciali e comunali le funzioni dei quali sono definite dai relativi atti istitutivi.
I garanti ricevono segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati e si rivolgono all’autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie.
Il loro operato si differenzia pertanto nettamente, per natura e funzione, da quello degli organi di ispezione amministrativa interna e della stessa magistratura di sorveglianza.
I garanti possono effettuare colloqui con i detenuti e possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 67 dell’ordinamento penitenziario (novellati dalla legge n. 14/2009).
► ORGANISMI DEI GARANTI
- Conferenza nazionale dei Garanti regionali
Istituita nel 2008, pianifica iniziative nazionali per individuare strategie comuni d’intervento su criticità e problematiche nella tutela dei diritti delle persone private della libertà personale. - Coordinamento dei Garanti territoriali
Riunisce i Garanti provinciali e comunali benché sia aperto alla partecipazione dei Garanti regionali.